Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, modificato con decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278, con cui fu stabilito il dazio del 50% per le acquaviti di vini invecchiate da almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la gradazione alcoolica minima di tali acquaviti, e di ridurre il dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), già stabilito in misura non inferiore a 42° alcoolici, è ridotto a 40° alcoolici.
Art. 2
#Comma 1
Il dazio doganale sulle macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche (voce di tariffa ex 1097-e) è temporaneamente ridotto, a non oltre il 31 dicembre 1957, al 12% sul valore.
Il dazio di cui al precedente comma, si applica anche alle macchine, già ammesse alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
((2))
Il dazio di cui al precedente comma, si applica anche alle macchine, già ammesse alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 13 dicembre 1957, n. 1175 ha disposto (con l'art. 4) che "È prorogata, dal 1 gennaio a non oltre il 31 dicembre 1958, la riduzione al 12% del dazio sul valore per le macchine rotative a rotocalco per la stampa dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche voce di tariffa ex 1097-e), di cui al decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11."
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - ANDREOTTI - - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 104. - CARLOMAGNO