DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Numero 422 Anno 1954 GU 14.07.1954 Codice 054U0422

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-14;422

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Con la entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto:
a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per la nitrocellulosa impregnata con alcoli (voce ex 379), per i cartoni comuni di pasta meccanica cotta a vapore (uso cuoio) e di altra specie (voce 570-b-2-alfa-beta), rendendosi applicabili per le stesse voci i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonche' il dazio come sopra stabilito per il polietilene (derivato polimerico dell'etilene) senza plastificante, in pezzi o in polvere (voce ex 505-a), ritornando in vigore per la stessa merce, nella misura attualmente in applicazione, il corrispondente dazio convenzionato con il Protocollo di Annecy;
b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per gli inneschi e capsule fulminanti ed i detonatori (voce di tariffa 458), e per la gomma elastica artificiale o factis (voce 509-c), rimanendo applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale;
c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i pali impregnati di legno comune di conifere squadrato con l'ascia o con l'accetta o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla (voce ex 528-a-1 alfa), e per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, bianchi (voce 826-a) nonche' il dazio ad valorem come sopra convenzionato e mantenuto in vigore per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, altri (voce 826-b), rendendosi applicabili per le stesse voci le aliquote daziarie ad valorem convenzionate col Protocollo di Torquay, e, per la voce 826-b, il dazio massimo specifico convenzionato con lo stesso Protocollo.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.