Il limite minimo del coefficiente totale di impurezze per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), gia' stabilito in misura non inferiore a milligrammi 300, e' ridotto a milligrammi 225.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.