DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proroga a non oltre il 30 giugno 1957, del regime daziario di alcuni prodotti siderurgici con aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Numero 219 Anno 1957 GU 24.04.1957 Codice 057U0219

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;219

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malto (nota alla voce della tariffa doganale n. 95), e' elevato a quintali 250.000.
Il contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di lemongrass (voce della tariffa doganale ex 424-a-3), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di ionone e metilionone, e' elevato a quintali 150.
I puntelli per miniera, di conifere (voce della tariffa doganale 527-a-1-alfa), destinati alle aziende minerarie nazionali, di cui ai decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516, 9 febbraio 1953, n. 38 e 25 maggio 1954, n. 253, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingenti.
Il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, ammesse a dazio ridotto se destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, e' elevato a quintali 10.000.


Art. 3

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Comma 1

Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono prorogate dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957, con le seguenti modificazioni:
a) il contingente per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera b), numero 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' aumentato a tonnellate 60.000 ed e' riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semilavorati - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
b) i dazi doganali del 5,50% e del 10% sul valore per la vergella bimetallica detta "copperweld", di cui all'art. 3, lettera a), numero 2, e lettera b), numero 4 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 57, sono estesi alla stessa vergella classificata alla voce ex 73.15-B-IV-d della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Il suindicato dazio del 5,50% sul valore sara' ridotto al 3% dal 1° maggio 1957;
c) la sospensione del dazio doganale per la ghisa, di cui all'art. 3, lettera b), numero 1, e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' estesa a tutte le altre ghise greggie, che siano considerate come ghise ematiti secondo la Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e siano destinate all'affinazione sotto controllo doganale.


Art. 4

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Comma 1

Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali e' ridotto al 5%, senza limiti di contingenti, per la ghisa da fusione destinata alle fonderie, importate dai Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.