Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il contingente annuo di orzo, ammesso a dazio ridotto se destinato alla produzione di malto (nota alla voce della tariffa doganale n. 95), e' elevato a quintali 250.000.
Il contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di lemongrass (voce della tariffa doganale ex 424-a-3), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di ionone e metilionone, e' elevato a quintali 150.
I puntelli per miniera, di conifere (voce della tariffa doganale 527-a-1-alfa), destinati alle aziende minerarie nazionali, di cui ai decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516, 9 febbraio 1953, n. 38 e 25 maggio 1954, n. 253, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingenti.
Il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, ammesse a dazio ridotto se destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, e' elevato a quintali 10.000.
Art. 3
#Comma 1
Le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, sono prorogate dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957, con le seguenti modificazioni:
a) il contingente per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera b), numero 3 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' aumentato a tonnellate 60.000 ed e' riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semilavorati - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
b) i dazi doganali del 5,50% e del 10% sul valore per la vergella bimetallica detta "copperweld", di cui all'art. 3, lettera a), numero 2, e lettera b), numero 4 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 57, sono estesi alla stessa vergella classificata alla voce ex 73.15-B-IV-d della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Il suindicato dazio del 5,50% sul valore sara' ridotto al 3% dal 1° maggio 1957;
c) la sospensione del dazio doganale per la ghisa, di cui all'art. 3, lettera b), numero 1, e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, e' estesa a tutte le altre ghise greggie, che siano considerate come ghise ematiti secondo la Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e siano destinate all'affinazione sotto controllo doganale.
Art. 4
#Comma 1
Dal 1° gennaio a non oltre il 30 giugno 1957 il dazio previsto dalla nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali e' ridotto al 5%, senza limiti di contingenti, per la ghisa da fusione destinata alle fonderie, importate dai Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.