DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proroga a non oltre il 14 luglio 1955, con alcune modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Numero 253 Anno 1954 GU 08.06.1954 Codice 054U0253

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-25;253

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:43:43

Art. 1

#

Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

Le disposizioni contenute nelle tabelle annesse ai decreti Presidenziali 31 marzo 1952, n. 169 e 10 luglio 1952, n. 771, concernenti l'esenzione daziaria per l'orzo mondato e per l'orzo comune o vestito, nei limiti, quest'ultimo, di un contingente annuo di q.li 5000, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce ex 95 della tariffa doganale), sono abrogate e sostituite dalla seguente: "L'orzo destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e' ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".


Art. 4

#

Comma 1

Alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni:
a) voce ex 108-b-1: le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30.000, previste nel Protocollo di Torquay, sono ammesse al dazio del 5% sul valore;
b) voce ex 242-a: il trattamento daziario stabilito per questa voce e' esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura, anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50% di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica;
c) voce ex 527-a-1-alfa: il contingente da ammettere in esenzione da dazio, ai sensi dei decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516 e 9 febbraio 1953, n. 38, e' portato a q.li 250.000 annui;
d) ex nota 2ª alla voce 663: i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di q.li 40.000;
e) il trattamento daziario stabilito con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la carta al difenile e simili in bobine o in fogli per imballaggio della frutta (voce ex 576-l-2) e' esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione;
f) il trattamento daziario stabilito con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di 8 mm. o piu' ±voce ex 928-a-1-beta) e' esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 5

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.