Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, comprese quelle riguardanti il regime daziario delle carni e del bestiame, di cui al decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1955.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni contenute nelle tabelle annesse ai decreti Presidenziali 31 marzo 1952, n. 169 e 10 luglio 1952, n. 771, concernenti l'esenzione daziaria per l'orzo mondato e per l'orzo comune o vestito, nei limiti, quest'ultimo, di un contingente annuo di q.li 5000, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce ex 95 della tariffa doganale), sono abrogate e sostituite dalla seguente: "L'orzo destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e' ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Art. 4
#Comma 1
Alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni:
a) voce ex 108-b-1: le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30.000, previste nel Protocollo di Torquay, sono ammesse al dazio del 5% sul valore;
b) voce ex 242-a: il trattamento daziario stabilito per questa voce e' esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura, anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50% di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica;
c) voce ex 527-a-1-alfa: il contingente da ammettere in esenzione da dazio, ai sensi dei decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516 e 9 febbraio 1953, n. 38, e' portato a q.li 250.000 annui;
d) ex nota 2ª alla voce 663: i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di q.li 40.000;
e) il trattamento daziario stabilito con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la carta al difenile e simili in bobine o in fogli per imballaggio della frutta (voce ex 576-l-2) e' esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione;
f) il trattamento daziario stabilito con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di 8 mm. o piu' ±voce ex 928-a-1-beta) e' esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.