DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proroga al 31 dicembre 1951, con modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Numero 516 Anno 1951 GU 11.07.1951 Codice 051U0516

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

L'esenzione daziaria, accordata fino al 31 luglio 1951 col decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, per alcuni semi oleosi, e' estesa ai semi di senapa, di papavero, di zucca ed ai "semi non nominati", di cui alla voce n. 110 della tariffa dei dazi doganali di importazione.
Fino alla stessa data gli oli di semi di senapa, di papavero, di cartamo, di tabacco, di zucca, di vinacciuoli e di te', compresi nella voce n. 139-p-2) della detta tariffa, sono ammessi alla importazione al dazio del 10% sul valore.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.