Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 2 aprile 1951, n. 225 e con l'art. 3 del decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B), firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 31 dicembre 1951.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'esenzione daziaria, accordata fino al 31 luglio 1951 col decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, per alcuni semi oleosi, e' estesa ai semi di senapa, di papavero, di zucca ed ai "semi non nominati", di cui alla voce n. 110 della tariffa dei dazi doganali di importazione.
Fino alla stessa data gli oli di semi di senapa, di papavero, di cartamo, di tabacco, di zucca, di vinacciuoli e di te', compresi nella voce n. 139-p-2) della detta tariffa, sono ammessi alla importazione al dazio del 10% sul valore.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.