Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto e' applicabile, per le voci della tariffa dei dazi doganali n. ex 330-b, 608-a, b, 611-a, ex 849-a, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
La riduzione stessa non sara' invece piu' applicata ai dazi delle voci n. 280-a-2; 328; 329; 362-b-1-gamma, della e kappa; 367-c-2-beta; 368-a-1-zeta; 810-a-2; 810-b; 811-a-2 e 811-b.
Art. 3
#Comma 1
Il dazio previsto dal decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, successivamente prorogato e modificato, per la voce della tariffa dei dazi doganali n. ex 1245 (lenti e prismi ottici), continuera' ad essere applicato solo per "lenti e prismi ottici, diottrici, e catadiottrici, non montati oppure montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi".
Art. 4
#Comma 1
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, lett. c) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, ed all'art. 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti:
a) specialita' medicinali contenenti antibiotici comprese nella voce n. 394-a-4 della tariffa dei dazi doganali, rendendosi ad esse applicabile il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy;
b) prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, rendendosi ad essi applicabili, per quanto non viene disposto nell'unita tabella, i dazi convenzionati per le anzidette voci col Protocollo di Torquay.
I prodotti siderurgici suindicati continueranno tuttavia ad essere ammessi ai dazi applicabili prima della entrata in vigore del presente decreto, entro i limiti di contingenti, che non eccedano complessivamente le 425.000 tonnellate annue, da stabilirsi dal Ministro per le finanze di intesa con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
c) aghi e vasche da bagno delle voci n. 916-c e 920-a-1 della tariffa doganale, articoli di coltelleria e di posateria compresi nelle voci dal n. 1017 al n. 1019 incluso e dal n. 1021 al n. 1024 incluso; rendendosi applicabili per le anzidette voci, in quanto non sia altrimenti disposto nell'unita tabella, i dazi rispettivamente convenzionati col Protocollo di Torquay.
Cessano inoltre di avere effetto:
d) l'esenzione convenzionata con il Protocollo di Annecy per l'olio di palma della voce n. 139-m della tariffa dei dazi doganali, rimanendo applicabile all'olio di palma greggio ed a quello depurato il regime daziario pattuito col Protocollo di Torquay;
e) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e quelli stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i torni, le piallatrici, le stozzatrici e le alesatrici compresi nelle voci n. 1113, 1116 e 1117 della tariffa dei dazi doganali, rimanendo ad essi applicabili i dazi e la relativa nomenclatura convenzionati col Protocollo di Torquay.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.