Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto per le voci n. 973-a-1, 2, 981-a-1, 2, 983-a-1, 2, 983-b-1, 2, 1006-a e' applicabile, limitatamente alle aliquote sul valore, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
La riduzione stessa non e' invece piu' da applicare ai dazi delle voci della tariffa doganale n. 973-b, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981-b, 981-c, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 1006-b, nonche' al dazio per le bacchette e i fili di leghe di zinco, nudi, per saldature alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, previsti negli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950.
Art. 3
#Comma 1
Dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'aver effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti:
a) esametilentetramina, altra (voce 371-b-3-beta), terre decoloranti attivate (voce ex 386-b), rendendosi ad essi applicabili i dazi convenzionati per le stesse voci con il Protocollo di Torquay;
b) coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e simili, altro (voce 266-b), ossidi di antimonio (voce 309), rendendosi ad essi applicabili i dazi previsti per le stesse voci dalla tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
Art. 4
#Comma 1
E' sospesa l'applicazione del dazio sui linters greggi previsti dalla voce 663-a della tariffa dei dazi doganali d'importazione.
Il dazio per i linters idrofilizzati, destinati agli impieghi previsti dai paragrafi secondo e terzo della nota alla suindicata voce 663 della tariffa doganale, e' ulteriormente ridotto al 2%.
Il dazio per l'orzo destinato alla produzione di malto, nei limiti del contingente previsto dalla nota alla voce 95 della tariffa doganale, e' ulteriormente ridotto al 7%.
Art. 5
#Comma 1
Agli effetti della esenzione da dazio prevista dal decreto Presidenziale 30 giugno 1951, n. 516, sono da considerarsi come puntelli per miniera anche quelli di lunghezza non superiore a metri sei e di circonferenza, alla minore estremita', non inferiore a centimetri trenta.
Art. 6
#Comma 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:
a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, che, nelle aliquote non ridotte ai sensi del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, risultino uguali a quelli convenzionati con il Protocollo di Torquay, con gli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 e con l'Accordo tariffario italo-francese concluso a Roma il 7 marzo 1950.
La riduzione del dieci per cento che, per effetto del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, fosse operante per tali dazi temporanei ora abrogati, continuera' ad applicarsi, per quanto non risulti in contrasto col presente decreto, ai corrispondenti dazi convenzionati che entrano in applicazione;
b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per le voci di tariffa 68-c-1, 538, 598-c, 852-d, 957-c, 1020-b-1, 1057-b, 1098-b, 1186-b-2, 1229-a-2, rimanendo o rendendosi applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonche' i dazi come sopra stabiliti per le voci 200-ex b (rum in bottiglie, di mezzo litro o meno, e tafias), 200-ex-c (whisky in bottiglie di mezzo litro o meno), 200-ex d (acquaviti altre non convenzionate), rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi della tariffa generale;
c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per le voci 851-a-2, 1048-c-2-beta, 1132-b-1, 1347-a, rendendosi per le stesse voci applicabili i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.