Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952.
A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai dazi previsti nella tabella di cui al precedente articolo, per le voci ex 268-b-1, ex 650-b, ex 650-c, ex 663, ex 891-a-1, 2, 3, e' applicabile la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.