DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 237/1963 - Proroga dall'8 dicembre 1962 a non oltre il 7 dicembre 1963 delle disposizioni concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio nonche' sospensioni e riduzioni daziarie, per l'a

Proroga dall'8 dicembre 1962 a non oltre il 7 dicembre 1963 delle disposizioni concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio nonche' sospensioni e riduzioni daziarie, per l'a

Numero 237 Anno 1963 GU 20.03.1963 Codice 063U0237

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-30;237

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio:
a) per il divinilbenzolo (voce della tariffa numero 29.01-D-VI-b);
b) per il 2,6 di terz butil-paracresolo (voce della tariffa ex 29.06-A-IV-a) destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
c) per l'itaconato di dimetile (voce della tariffa ex 29.15-A-V-b).


Art. 3

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Comma 1

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 10 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.