Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale 28.15-B) stabilite con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530, gia' prorogate dall'8 agosto 1962 al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267, sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1962 al 7 dicembre 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio:
a) per il divinilbenzolo (voce della tariffa numero 29.01-D-VI-b);
b) per il 2,6 di terz butil-paracresolo (voce della tariffa ex 29.06-A-IV-a) destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
c) per l'itaconato di dimetile (voce della tariffa ex 29.15-A-V-b).
Art. 3
#Comma 1
Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 10 gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.