DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 239/1963 - Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea.

Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea.

Numero 239 Anno 1963 GU 20.03.1963 Codice 063U0239

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;239

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) la designazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b,. 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-0-II e' modificata in "altri";
b) la voce n. 73.05-B e' modificata come segue:
Dazio sul valore %
73.05-B - ferro e acciaio spugnoso
(spugna) (C.E.C.A.) 7 (2)
(2) Dal 1 gennaio 1963 e' sospesa l'applicazione del dazio.
c) il dazio della voce n. 75.06-B e' rettificato in 13%.


Art. 2

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, e' modificata come segue:
a) la denominazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b, 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-O-II e' modificata in "altri";
b) la voce n. 73.05-B e' modificata come segue:


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


Art. 3

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi:

29.30
33.01-A-11b
38.19-Q-IV-k
39.01-B-III-c


Art. 4

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente art. 3, sono apportate le seguenti variazioni:
a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alla annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze;
b) ai prodotti compresi nelle sottoelencate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita' si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:

27.14-C-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -% 29.02.-II-a-1-aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -% 29.08-A--I-a 2-aa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 -% 29.08--D-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 29.13-A-I-a-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 29.22-B-II a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -% 29.22-D-VII-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 -% 29.23-D-IV-b-2-aa-beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 -% 29.31-B-II-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -% 29.35-A-I-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -% 32.03-B-I-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -% 34.01-B-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -% 34.01-B-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 -% 38.19-Q-IV-ij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 -% 38.19-Q-IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 -%
c) il coke, di petrolio (voce di tariffa ex 27.14.B), destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di elettrodi per l'industria dell'alluminio e il paraxilolc (voce di tariffa ex 29.01-D-I-b-2-cc), destinato ad essere impiegato quale materia prima nella fabbricazione di fibre tessili sintetiche, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
d) i semi di guar (voce di tariffa ex 14.05-B-II-b) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze;
e) l'antracene (voce di tariffa 29.01-D-III-b), il transdicloroetilene (voce di tariffa ex 29.02-A-II-b), il monocloroacetato di sodio (voce di tariffa ex 29.14-A-V) e l'anzoisobutirrodinitrile (voce di tariffa ex 29.28) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria;
f) per il dicloroacetato di metile (voce di tariffa ex 29.14-A-V), per l'acido etilesoico (voce di tariffa ex 29.11-A-XII-b), per l'acido succinico (voce di tariffa ex 29.15-A-V-b) e per la formammide tecnica (voce di tariffa ex 29.25,-A-III-d-2), provenienti dagli altri Stati Membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, e' sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1963;
g) il tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-C-II-a-2), proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
h) il contingente di acido amminonedecanoico (voce di tariffa 29.23.D-IV-b-2-aa-alfa-b'), destinato alla produzione di materie plastiche artificiali, e' aumentato di quintali 500, per l'anno 1963, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortate dai certificati prescritti;
i) il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce di tariffa 73.02.E-1-c) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 180.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 5

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Comma 1

Per il legno tropicale, delle essenze specificate nella Nota complementare del capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce di tariffa ex 44.03-A-II), escluso l'obeche' (triplochiton scleroxylon), il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1 gennaio al 30 giugno 1963, nella misura dell'I,50% sul valore e dal 1 luglio al 31 dicembre 1963, nella misura del 3% sul valore, per la provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei limiti di un contingente di m cubi 190.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 6

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Comma 1

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1963, i prodotti indicati nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, da tutte le provenienze, nei limiti del contingente fissato per ciascun prodotto nella tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 7

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Comma 1

I dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 29.30 e 39-01-B-III e di cui alla annessa tabella A per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.


Art. 8

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Comma 1

Salva la diversa decorrenza indicata negli articoli 1, 2, 5 e 6, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.