DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1274/1962 - Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore.

Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore.

Numero 1274 Anno 1962 GU 27.08.1962 Codice 062U1274

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-26;1274

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai certificati prescritti sono temporaneamente ridotti del 10 per cento.


Art. 2

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della, Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei casi in cui siano superiori a quelli della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono temporaneamente ridotti del 10 per cento o della minore misura per raggiungere il livello di quelli della predetta tariffa doganale comune.


Art. 3

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Comma 1

La riduzione di cui agli articoli 1 e 2 non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita', europea del carbone e dell'acciaio e della Comunita' europea della energia atomica, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1962, n. 1119, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, nonche' per i prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale sottoelencate, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste:
28.15-B, 28.19-A, 28.27, 28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 25.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47.B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 32.07-A-VII-b-5, 50.01, 50.02-A, 50.02-B,50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I, 50.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-La. 78.01-A, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B, 78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.01-A, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A, 79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa.
La riduzione non si applica altresi' per i prodotti formanti oggetto del particolare regime comunitario dei prelievi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.


Art. 4

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Comma 1

I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.