Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai certificati prescritti sono temporaneamente ridotti del 10 per cento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della, Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei casi in cui siano superiori a quelli della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono temporaneamente ridotti del 10 per cento o della minore misura per raggiungere il livello di quelli della predetta tariffa doganale comune.
Art. 3
#Comma 1
La riduzione di cui agli articoli 1 e 2 non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita', europea del carbone e dell'acciaio e della Comunita' europea della energia atomica, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1962, n. 1119, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, nonche' per i prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale sottoelencate, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste:
28.15-B, 28.19-A, 28.27, 28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 25.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47.B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 32.07-A-VII-b-5, 50.01, 50.02-A, 50.02-B,50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I, 50.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-La. 78.01-A, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B, 78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.01-A, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A, 79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa.
La riduzione non si applica altresi' per i prodotti formanti oggetto del particolare regime comunitario dei prelievi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.
Art. 4
#Comma 1
I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.