Sono istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1959:
PIEMONTE
a) Novara: un Istituto tecnico agrario statale;
b) Vercelli: un Istituto tecnico agrario statale;
LOMBARDIA
Milano
c) Codogno: un Istituto tecnico agrario statale;
VENETO
Udine
d) Cividale del Friuli: un Istituto tecnico agrario statale;
EMILIA
e) Piacenza: l'indirizzo specializzato per la zootecnia ed il caseificio presso l'Istituto tecnico agrario statale;
ABRUZZI E MOLISE
Campobasso
f) Larino: un Istituto tecnico agrario statale;
Chieti
g) Scerni: un Istituto tecnico agrario statale;
PUGLIE
Bari
h) Alberobello: l'indirizzo specializzato per la zootecnia ed il caseificio presso l'Istituto agrario statale;
i) Locorotondo: l'indirizzo specializzato per la viticoltura e l'enologia presso l'Istituto tecnico agrario statale;
Brindisi
l) Ostuni: un Istituto tecnico agrario statale;
BASILICATA
Matera
m) un Istituto tecnico agrario statale;
n) Pisticci: un Istituto tecnico agrario statale.
Con la stessa decorrenza sono soppresse le Scuole tecniche agrarie statali di Cividale del Friuli, Scerni e Ostuni. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e la dotazione delle Scuole soppresse vengono destinati alla istituzione dei nuovi Istituti ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella O annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.