Sono istituiti dal 1 ottobre 1959:
a) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Pizzo Calabro (Catanzaro);
b) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Siracusa;
c) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Carloforte (Cagliari).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.