DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1010/1958 - Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Numero 1010 Anno 1958 GU 20.11.1958 Codice 058U1010

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1010

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono cosi' modificati:

Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni