Lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto e dalle norme ivi richiamate, e' disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali
Comma 2
Comma 3
PARTE PRIMA - PERSONALE DI RUOLO
Art. 2
#Comma 1
Obbligo della residenza
Comma 2
Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Art. 3
#Comma 1
Comportamento in servizio
Comma 2
Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformita' delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
Il dipendente deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita' incompatibili con l'anzidetto dovere.
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di un'assidua, e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il piu' efficace rendimento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.
Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, il dipendente deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.
Fuori dell'ufficio, il dipendente deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
Art. 4
#Comma 1
Orario di servizio
Comma 2
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore nelle Amministrazioni presso le quali i dipendenti sono comandati in servizio.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente e' tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
Art. 5
#Comma 1
Segreto d'ufficio
Comma 2
Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non puo' dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il dipendente preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.
Art. 6
#Comma 1
Dovere verso il superiore
Comma 2
Il dipendente deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficolta' ed inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione ed istanza del dipendente.
Tuttavia il dipendente ha il diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro per l'interno, esclusivamente per questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
Art. 7
#Comma 1
Limiti al dovere verso il superiore
Comma 2
Il dipendente, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine e' rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
Art. 8
#Comma 1
Responsabilita' del dipendente verso l'Amministrazione e verso i terzi
Comma 2
In materia di responsabilita' dei dipendenti, verso la Stato e verso i terzi, si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 9
#Comma 1
Riposo settimanale
Comma 2
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione.
Per i servizi speciali, l'Amministrazione puo' disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.
Art. 10
#Comma 1
Congedo ordinario
Comma 2
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il dipendente non puo' rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato ed interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 11
#Comma 1
Congedo straordinario
Comma 2
Al dipendente, oltre al congedo straordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
Il congedo straordinario e concesso con decreto del Ministro per l'interno, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.
Art. 12
#Comma 1
Congedo straordinario per richiamo alle armi
Comma 2
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, e considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 13
#Comma 1
Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario
Comma 2
Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Art. 14
#Comma 1
Trattamento economico durante il congedo
Comma 2
Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi, sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.
Art. 15
#Comma 1
Congedo straordinario per gravidanza o puerperio
Comma 2
Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14.
Art. 16
#Comma 1
Rapporto informativo e giudizio complessivo
Comma 2
Per ogni dipendente deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al dipendente al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Art. 17
#Comma 1
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
Comma 2
Il rapporto informativo e' compilato dal funzionario competente per il personale dello Stato al quale i dipendenti sono equiparati agli effetti economici.
Art. 18
#Comma 1
Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo
Comma 2
Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' espresso dal Ministro per l'interno, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.
Art. 19
#Comma 1
Comunicazione del giudizio complessivo
Comma 2
Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Art. 20
#Comma 1
Fascicolo personale
Comma 2
Per ogni dipendente e' tenuto, presso la Divisione personale enti locali dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, un fascicolo personale.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la camera del dipendente.
Art. 21
#Comma 1
Aspettativa - Cause dell'aspettativa
Comma 2
Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda del dipendente, dal Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tal caso il dipendente puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Art. 22
#Comma 1
Aspettativa per servizio militare
Comma 2
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare e' computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 23
#Comma 1
Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio
Comma 2
L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi piu' di diciotto mesi.
L'Amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Quando l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta, dipendente da causa di servizio, competono al dipendente per tutto il periodo dell'aspettativa tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario, nonche' un equo indennizzo per la diminuita integrita' fisica eventualmente subita.
Per quanto riguarda i procedimenti per l'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e per la determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.
Art. 24
#Comma 1
Aspettativa per motivi di famiglia
Comma 2
Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministero dell'interno per il tramite gerarchico.
Il Ministro per l'interno deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per motivate ragioni di servizio, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno, il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 25
#Comma 1
Cumulo di aspettativa
Comma 2
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 21, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 23, quando tra essi non intercede un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' essere superiore, in ogni caso, a due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Ministro per l'interno puo' consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Art. 26
#Comma 1
Dispensa dal servizio per informita'
Comma 2
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 23 e dall'art. 25, il dipendente che risulti non idoneo per infermita', a riprendere servizio, e' dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua posizione d'impiego.
Per il procedimento di dispensa si osservano le modalita', di cui all'art. 233 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 27
#Comma 1
Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26
Comma 2
I provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Art. 28
#Comma 1
Sanzioni disciplinari - Organi competenti
Comma 2
Le punizioni sono:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
4) la revoca;
5) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte, con decreto del Ministro per l'interno e, salvo che per la censura, previo motivato parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Art. 29
#Comma 1
Censura
Comma 2
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 30
#Comma 1
Riduzione dello stipendio
Comma 2
La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e' inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri d'ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto d'ufficio.
Art. 31
#Comma 1
Sospensione dal servizio
Comma 2
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dall'ufficio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Alla moglie e ai figli minorenni del dipendente sospeso, puo' essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Il dipendente al quale e' inflitta la sospensione dal servizio non puo' conseguire il coefficiente di stipendio superiore, se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dal servizio e' superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Art. 32
#Comma 1
Revoca dall'impiego
Comma 2
La revoca dall'impiego e' inflitta per maggiore gravita' delle infrazioni indicate nell'articolo precedente.
Art. 33
#Comma 1
Destituzione
Comma 2
La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' del dipendente;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici ed a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione.
Art. 34
#Comma 1
Recidiva
Comma 2
Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista, per l'infrazione stessa.
Art. 35
#Comma 1
Sospensione cautelare
Comma 2
Il Ministro per l'interno puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare del dipendente dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Tale sospensione non puo' eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.
Il provvedimento comporta la temporanea privazione degli emolumenti.
Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente sospeso cautelarmente puo' essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Art. 36
#Comma 1
Contestazione degli addebiti
Comma 2
Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine non inferiore a dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
Art. 37
#Comma 1
Esame degli atti da parte dell'incolpato
Comma 2
Durante il periodo degli accertamenti puo' essere consentito all'incolpato di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare.
Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di estrarre copia degli atti predetti.
Art. 38
#Comma 1
Deliberazione della Commissione di disciplina
Comma 2
Adozione dei provvedimenti La Commissione di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro per l'interno.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritiene di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.
Il decreto deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla sua data.
Art. 39
#Comma 1
Rapporto tra procedimento disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego
Comma 2
Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di previdenza.
Art. 40
#Comma 1
Riabilitazione
Comma 2
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che, il dipendente abbia riportato nei due anni il giudizio complessivo di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per l'interno sentita la Commissione consultiva e la Commissione di disciplina previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451;
Art. 41
#Comma 1
Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione
Comma 2
Il dipendente destituito di diritto a seguito di condanna penale e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 556, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la posizione giuridica ed economica che aveva all'atto della destituzione.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo, e' altresi' utile a tutti gli effetti.
Art. 42
#Comma 1
Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Comma 2
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.
Art. 43
#Comma 1
Dimissioni
Comma 2
Il dipendente puo' in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia, avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.
In caso di dimissioni volontarie il trattamento di quiescenza e previdenza e' disciplinato dalle disposizioni in vigore per il personale iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali.
Art. 44
#Comma 1
Collocamento a riposo
Comma 2
Nei confronti dei dipendenti di ruolo si applicano le disposizioni concernenti i limiti di eta' e di servizio previsti per il collocamento a riposo del personale civile di ruolo dello Stato.
Art. 45
#Comma 1
Tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo
Comma 2
L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e' disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto.
A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati ed aver riportato, almeno nell'ultimo triennio, giudizi complessivi non inferiori a "distinto":
TABELLA A
Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera, direttiva statale
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 2
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3
Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 10
Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 5
Dal coefficiente 500 al coefficiente 670 anni 6
TABELLA B
Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera di concetto statale
Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 4
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 12
Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 6
Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 6
TABELLA C
Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera esecutiva statale
Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 2
Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5
Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 12
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 6
TABELLA D
Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera ausiliaria statale
Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 1
Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5
Dal coefficiente 159 al coefficiente 173 anni 10
Per il conferimento delle funzioni in relazione al coefficiente di stipendio, come sopra attribuito, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12, commi sesto e settimo, della legge 29 aprile 1953, n. 430.
Comma 3
PARTE SECONDA - PERSONALE NON DI RUOLO
Art. 46
#Comma 1
Norme applicabili al personale non di ruolo
Comma 2
Lo stato giuridico del personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e' disciplinato dalle disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, in quanto applicabili.
Art. 47
#Comma 1
Cessazione dal servizio
Comma 2
Per la cessazione dal servizio del personale non di ruolo, si applicano le norme di cui all'art. 44.
Art. 48
#Comma 1
Tabelle di equiparazione economica per il personale non di ruolo
Comma 2
L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti non di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e' disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto.
A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati:
TABELLA A
Personale non di ruolo di I categoria
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 5
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3
TABELLA B
Personale non di ruolo di II categoria
Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 6
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3
TABELLA C
Personale non di ruolo di III categoria
Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 3
Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5
TABELLA D
Personale non di ruolo di IV categoria
Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 2
Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5 ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 gennaio 1978, n.16 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.
Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia' inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e' inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianita' di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza."
Art. 49
#Comma 1
Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo
Comma 2
L'inquadramento del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilita dall'art. 45, ha effetto dalla data di scadenza di cui al penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.
Nella prima attuazione del presente decreto, per la attribuzione del coefficiente superiore a quello in godimento si tiene conto dell'anzianita' di gruppo e grado o categoria e classe riconosciuta ai dipendenti con i provvedimenti di approvazione dei quadri speciali e con i successivi provvedimenti adottati ai sensi della legge 1 marzo 1958, n. 142.
Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti 402, 325, 229 e 173, previsti dal suddetto art. 45, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D, e' valutato per non oltre un terzo il periodo di servizio di ruolo continuativo prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica.
In ogni caso, l'attribuzione dei coefficienti di stipendio indicati nel precedente comma non puo' aver luogo se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di conseguimento del coefficiente immediatamente inferiore.
((Il personale gia' dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sara' inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianita' e qualifica)).
Art. 50
#Comma 1
Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale non di ruolo
Comma 2
L'inquadramento del personale non di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954; n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilite all'art. 48, ha effetto dalla data di scadenza del termine di cui al penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.
Ai fini dell'inquadramento, si osserva la seguente tabella di parificazione:
Personale non di ruolo di I categoria
gia parificato al grado X del contratto
tipo coloniale approvato con decreto mini-
steriale 30 aprile 1929, n. 129........... coefficiente 229 gia parificato al grado IX del contrat-
to tipo coloniale......................... " 271
Personale non di ruolo di II categoria
gia parificato al grado XI del contrat-
to tipo coloniale......................... coefficiente 202 gia parificato al grado X del contratto
tipo coloniale............................ " 229
Personale non di ruolo di III categoria
gia parificato al grado XIII del con-
tratto tipo coloniale..................... coefficiente 157 gia parificato al grado XII del con-
tratto tipo coloniale..................... " 180
Personale non di ruolo di IV categoria
gia parificato alla classe III del con-
tratto tipo coloniale..................... coefficiente 151 gia parificato alla classe II del con-
tratto tipo coloniale..................... " 159
L'attribuzione dei coefficienti 325, 271, 202 e 159 previsti dall'art. 48 rispettivamente nelle tabelle A, B, C e D, non puo' avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.
Art. 51
#Comma 1
Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo in particolari situazioni
Comma 2
I dipendenti di ruolo e non di ruolo i quali gia' fruiscono di uno stipendio corrispondente al coefficiente superiore a quello massimo previsto nelle tabelle di equiparazione economica di cui agli articoli 45 e 48 conservano tale stipendio a titolo personale.
Art. 52
#Comma 1
Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo nella Categoria superiore
Comma 2
Nella prima attuazione del presente decreto, i dipendenti di ruolo e non di ruolo di IV categoria che abbiano espletato lodevolmente, almeno per un quinquennio alla data del 29 marzo 1956, le mansioni della categoria superiore, potranno essere inquadrati nel coefficiente iniziale di detta categoria, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.
A tali fini, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero dell'interno nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Nei confronti del personale di ruolo che fruisce del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 49.
Art. 53
#Comma 1
Norme transitorie per il Collocamento a riposo
Comma 2
I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano superato i 65 anni di eta' o la raggiungeranno entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superino i 70 anni di eta'.
Art. 54
#Comma 1
Valutazione dei servizi prestati in colonia
Comma 2
Al personale previsto nel presente decreto sono estesi, in quanto applicabili, i benefici previsti dal regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 e successive modificazioni.
Art. 55
#Comma 1
Inquadramento del personale del Municipio di Mogadiscio
Comma 2
Nei confronti del personale del Municipio di Mogadiscio, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ai sensi della legge 18 maggio 1959, n. 342, l'inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica di cui ai precedenti articoli 45 e 48, che ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e' disposto con l'osservanza degli articoli 49 e 50.
Art. 56
#Comma 1
I nuovi trattamenti spettanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 49, 50 e 55 non danno luogo alla corresponsione di competenze arretrate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.