DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Numero 1157 Anno 1961 GU 13.11.1961 Codice 061U1157

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1157

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue".