DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1086/1961 - Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati.

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati.

Numero 1086 Anno 1961 GU 27.10.1961 Codice 061U1086

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-29;1086

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' sospesa, fino al 31 maggio 1962, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine, considerati nel successivo art. 2, esportati entro la data predetta.
L'applicazione del dazio, e', altresi', sospesa sui quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti da forno esportati, limitatamente al contenuto in farina da accertarsi mediante analisi.


Art. 2

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Comma 1

La quantita' di frumento da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'art. 1, per ciascuno dei seguenti prodotti, e' cosi' fissata nelle corrispondenti misure:
a) per kg. 100 di semolini o pasta di prima classe primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65% e non superiore allo 0,85% sul secco: kg. 185 di frumento duro;
b) per kg. 100 di paste alimentari speciali (paste all'uovo e paste glutinate): kg. 1858 di frumento duro;
c) per kg. 100 di farina di prima classe, primo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,60% sul secco: kg. 180 di frumento tenero;
d) per kg: 100 di farina di prima classe, secondo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,73% sul secco: kg. 155 di frumento tenero;
e) per kg. 100 di farina, di terzo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,80% sul secco: kg. 130 di frumento tenero.


Art. 3

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Comma 1

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso gli altri Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.
Tale diritto e' riscosso nella misura e con le modalita' previste dai comma primo e secondo dell'art. 4 del citato decreto.
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformita' dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.