I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, furono ridotti del 10% a decorrere dal 10 gennaio 1959, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea.
Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
La riduzione di cui al primo comma del presente articolo non si applica ai dazi previsti per le voci sottoindicate della vigente tariffa doganale, che continuano ad essere riscossi nella misura attualmente in vigore: n. 24.02-a; n. 28.01-d-1)-2); n. 28.15-b; n. 28.34-a-b-c; n. 28.35-a; n. 29.16-a-4)-alfa,-beta-I); n. 50.01; n. 50.02; n. 50.03; n. 50.04; n. 50.05; n. 50.06; n. 50.07; n. 50.08; n. 50.09; n. 50.10; n. 78.01-a-b; n. 79.01-a-b.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per le merci importate nelle condizioni di cui allo art. 1 rimane tuttavia applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulti inferiore a quello applicato a tale data e ridotto complessivamente del 20%.
Art. 3
#Comma 1
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino ad uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.
Art. 4
#Comma 1
I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nello art. 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1960.