A decorrere dal 1 ottobre 1959, e' istituito in Sciacca un Istituto tecnico agrario statale.
Con la stessa decorrenza e' soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Sciacca. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, e' fissato nella misura di L. 42.000.000 e gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.