Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I);
b) il dazio doganale nella misura del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di colls per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le, finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa numeri 73.13.A-I; 73.15-B-VI-a-1);
d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-b).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi:
03.01-A-II 32.07-A-VII
03.03-A-I-b 33.01-A-II
04.04 44.15-A
06.02-C 50.09-C
07.05-B 53.11-A
08.01-D 55.07
12.07-B 55-09-A
12.07-G 64.02
15.04-A 69.01
19.07 73.32
25.15-A 74.15
25.15-B 75.06
25-16-A 76.16-B
25-16-B 83.07-B
29.01-D-II 84.65
29.35-O 98.03-C
Art. 3
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, modificata come al precedente articolo 2, sono apportate le seguenti variazioni:
a) sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella A firmata dal Ministro per le finanze;
b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;
c) il paragrafo A) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22 e' modificato come segue:
"A. Sono considerati vini spumanti (n. 22.05-A) i prodotti:
a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o da legacci;
b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C.";
c) la designazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-a, 20.06-B-III-b e 75.05-A e' modificata come segue: 20.06-B-III-a: "di 4,5 Kg o piu'"; 20.06-B-III-b: "di meno di 4,5 Kg."; 75.05-A: "greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare".
Art. 4
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi:
03.01-A-II 06.02-C
03.03-A-I-b 07-05-B
04.04 08.01-D
12.07-B 38.19-Q-IV
12.07-G 44.15-A
15.04-A 50.09-C
19.07 53.11-A
25.15-A 55.07
25.15-B 55-09-A
25-16-A 64.02
25-16-B 68.15
25.26 69.01
28.47-C 73.32
29.01-D-II 74.15
29.01-D-VI 75.06
29.35-O 76.16-B
29.36 83.07-B
32.07-A-VII 84.52-A-I
33.01-A-II 84.65
35.01-A-I 98.03-C
Art. 5
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1963, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente articolo 4, sono apportate le seguenti variazioni:
a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alle annesse tabelle C e D firmate dal Ministro per le finanze;
b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nelle annesse tabelle E' ed F, firmate dal Ministro per le finanze, sono modificati, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;
c) ai prodotti compresi nelle voci di tariffa sotto indicate, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:
58.05-A-II-b: 8%;
59.17-B-I-b: 11%;
59.17-B-II-b: 11%;
d) Il paragrafo A) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22, e' modificato come segue:
"A. Sono considerati vini spumanti (n. 22.05-A) i prodotti:
a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o da legacci;
b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C.";
e) la denominazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-a, 20.06-B-III-b, 49.01-B-II-b-1-bb, 75.05-A, e' modificata come segue: 20.06-B-III-a: "di 4,5 Kg. o piu'";
20.06-B-III-b: "di meno di 4,5 Kg.";
49.01-B-II-b-1-bb: "in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano e altre lingue)";
75.05-A: "greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare";
f) la Nota F) alla Sezione XVI e' modificata come segue:
"F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota E), seguono il trattamento delle macchine rispettive.
Si tiene conto invece del peso proporzionale della in castellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresi' del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.
La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, e' determinata dal peso netto totale, purche' le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonche' un elenco riassuntivo ugualmente numerato.";
g) la numerazione delle sottovoci numeri 84.43-I, 84.43-II e 84.43-III e' modificata in 84.43-A, 84.43-B e 84.43-C;
h) il contingente globale annuo di olio di palmisti destinato alla produzione dell'alcole laurilico di cui alle voci della tariffa n. 15.07-B-I-b-1-bb-alfa-c'-1° e n. 15.07-B-I-b-2-aa-gamma-a, e' aumentato di quintali 20.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai certificati prescritti;
i) il polivinilbutirrale in rotoli (voce della tariffa ex 39.02-B-XI-d) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di parabrezza accoppiati per autoveicoli, e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
l) le paste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa 47.01-A-II) destinate alla, produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', nei limiti di un contingente di tonnellate 65.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
m) le paste di legno chimiche di cui alle voci di tariffa n. 47.01-B-I-a-2; n. 47.01-B-I-b-2-cc; n. 47.01-B-II-a-2; n. 47.01-B-II-b-2-cc, sono ammesse, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
a) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 730.000 se destinate alla produzione cartaria;
b) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 23.750 se destinate alla fabbricazione del cellophane.
Art. 6
#Comma 1
I dazi previsti nelle annesse tabelle C e D, nonche' nell'art. 5, lett. c) del presente decreto, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.
I dazi previsti nelle annesse tabelle D ed F, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita' sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.
I dazi previsti nelle annesse tabelle C ed E, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', non sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274. Rimane tuttavia applicabile per tali provenienze, temporaneamente, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti piu' favorevole di quello stabilito nelle annesse tabelle C ed E.
Art. 7
#Comma 1
Le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531 per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-b) destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, gia' prorogate dal 1 luglio 1962 al 30 settembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1662, n. 1117, sono ulteriormente prorogate dal 1 ottobre 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.