A decorrere dal 1 ottobre 1957 l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Sanremo e' convertito in Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale dell'Istituto predetto sara' assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E, n. 1, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dal comune di Sanremo.
Art. 3
#Comma 1
All'Istituto tecnico commerciale statale di Sanremo sono assegnati, per il suo mantenimento:
a) un contributo annuo dello Stato, fissato nella misura di L. 24.170.000, che gravera' sulle normali disponibilita' di bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) un contributo annuo del comune di Sanremo, stabilito nella misura di L. 15.000.000.
Il contributo del comune di Sanremo verra' corrisposto direttamente all'Istituto in rate semestrali posticipate.
In caso di inadempienza nei versamenti, il prefetto promuovera', l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora.