IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454 e 31 ottobre 1962, n. 1503;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, e' autorizzato il prelevamento di lire 595.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 235. - Spese per l'impianto dell'albo
dei dipendenti civili dello Stato, ecc.............. L. 15.000.000
Cap. n. 539. - Spese per il funzionamento delle
Commissioni centrali e provinciali dei danni
di guerra, ecc...................................... L. 274.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 33. - Spese casuali......................... L. 8.000.000
Cap. n. 95. - Fitto di locali in servizio della
Guardia di finanza.................................. L. 163.300.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 82. - Servizio segreto e spese
confidenziali per la prevenzione e repressione
dei reati, ecc...................................... L. 135.000.000
.................................................... L. 595.300.000
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1