DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1935/1960 - Istituzione di Istituti tecnici commerciali e per geometri in Alba (Cuneo); Arona (Novara); Varallo Sesia (Vercelli); Verona; Bologna; Prato (Firenze); Sapri (Salerno) Canosa di Puglia (Bari): Noto (Siracusa); Olbia (Sassari).

Istituzione di Istituti tecnici commerciali e per geometri in Alba (Cuneo); Arona (Novara); Varallo Sesia (Vercelli); Verona; Bologna; Prato (Firenze); Sapri (Salerno) Canosa di Puglia (Bari): Noto (Siracusa); Olbia (Sassari).

Numero 1935 Anno 1960 GU 11.10.1961 Codice 060U1935

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1935

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1960 vengono istituiti i seguenti Istituti tecnici commerciali e per geometri:

PIEMONTE

Cuneo
Alba: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Novara
Arona: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Vercelli
Varallo Sesia: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

VENETO

Verona
Verona: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

EMILIA-ROMAGNA

Bologna
Bologna: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

TOSCANA

Firenze
Prato: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

CAMPANIA

Salerno
Sapri: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

PUGLIA

Bari
Canosa di Puglia: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

SICILIA

Siracusa
Noto: Istituto tecnico per geometri.

SARDEGNA

Sassari
Olbia: Sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.


Art. 2

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Comma 1

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui al precedente articolo 1, sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Alle istituzioni di cui all'art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella XI annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.