A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituito in Reggio Emilia un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella, A) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto e' stabilito nella misura di L. 31.500.000.