DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 902/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Numero 902 Anno 1961 GU 12.09.1961 Codice 061U0902

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai - per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Padova, il contratto collettive integrativo 25 settembre 1959; l'accordo collettive 11 dicembre 1947, relativo alla istituzione della Scuola Professionale Edile per gli operai: l'accordo collettivo 11 maggio 1948 per la istituzione della Cassa Edile Provinciale;
- per le province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, e Vicenza, il contratto collettivo integrativo 13 agosto 1953 - per la Provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente il funzionamento della Cassa Edile di Mutualita' ed Assistenza, nonche' gli allegati relativi allo Statuto di tale Cassa ed al Regolamento del Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione degli operai edili;
- per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 23 novembre 1957 ed il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1951;
- per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;
- per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 12 dicembre 1957;
- per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sorto inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.(1)((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 13-21 dicembre 1972, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1972, n. 334)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione".


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AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 258(in G.U. 1a s.s. 13/11/1974, n. 296) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova".