IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale fu costituito il Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E." con sede in Napoli, e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1828, con il quale si approvano alcune modificazioni apportate allo statuto suddetto;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio citato, in data 15 giugno 1957, concernente la proroga, fino al 15 giugno 1962, del termine stabilito per la durata del Consorzio medesimo;
Vista l'istanza in data 1 luglio 1957, con la quale il Consorzio chiede l'approvazione della proroga suddetta;
Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
La durata del Consorzio Cooperative Lavoratori Edili "Co.C.L.E." con sede in Napoli, e' prorogata fino al 15 giugno 1962 (quindici giugno millenovecentosessantadue) giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio stesso in data 15 giugno 1957.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1