I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1959;
- per la provincia di Como, esclusi il Comune ed il circondario di Lecco, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 ed il contratto collettivo integrativo 18 marzo 1953, artt. 1 e 2;
- per Lecco e Circondario, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959;
- per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959;
- per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959;
- per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-17 marzo 1969, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano."