I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente, agli operai:
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959 e relativi statuti della Cassa Edile Genovese di Mutualita' ed Assistenza 13 novembre 1958 e della Scuola Edile Genovese 16 aprile 1959;
- per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di La Spezia il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e relativi accordi collettivi 30 settembre 1969, per la costituzione della Cassa Edile Spezzina di Mutualita' e di Assistenza e 3 ottobre 1959, per la costituzione della Cassa Edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima; l'art. 3 dell'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1947;
- per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959 e relativo accordo 4 ottobre 1946;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.(1)(2)((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 8/4/1967, n. 89) ha dichiarato "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonche' nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualita' e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-18 maggio 1970, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/5/1970, n. 125)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova".