IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con i regi decreti 24 luglio 1942, n. 923, e 5 settembre 1942, n. 1391, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49, e' cosi' modificato:
"Le tasse e soprattasse scolastiche per gli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento sono le seguenti:
tassa di iscrizione: L. 8000
soprattassa esami: L. 7000
oltre ai contributi di laboratorio, in misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1