L'ultimo comma dell'art. 362 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dai seguenti:
"Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:
1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;
2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti Amministrazioni;
3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendio per anzianita' e di aumenti anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi.
Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla Corte dei conti.
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilita' degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali del Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio possesso";
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1