A decorrere dal 1 ottobre 1960 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
PIEMONTE
1) Alessandria: per meccanici.
VENETO
2) Treviso: per meccanici.
FRIULI - VENEZIA GIULIA
3) Gorizia: per meccanici.
EMILIA - ROMAGNA
4) Ferrara per chimici industriali.
TOSCANA
5) Arezzo: per chimici industriali;
6) Massa: per meccanici.
UMBRIA
7) Perugia; per chimici industriali;
MARCHE
8) Ancona: per meccanici;
9) Ascoli Piceno: per chimici industriali;
10) Urbino: per meccanici.
ABRUZZI E MOLISE
11) Pescara: per meccanici.
CAMPANIA
12) Salerno: per meccanici.
PUGLIA
13) Brindisi: per telecomunicazioni;
14) Lecce: per meccanici.
SICILIA
15) Ragusa: per chimici industriali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.