Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Crotone;
b) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Genova;
c) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa;
d) un istituto tecnico industriale per chimici industriali in Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' soppressa, la specializzazione per chimici industriali presso l'Istituto tecnico industriale le per il cuoio e derivati "Baldracco" di Torino.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B, C, D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2438, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
I contributi annui a carico dello Stato, per il mi mantenimento degli Istituti suddetti, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E, annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Le istituzioni e le soppressioni di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza, dal 1 ottobre 195.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte con appositi stanziamenti di bilancio.