DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1918/1960 - Istituzione di indirizzi specializzati presso gli Istituti tecnici industriali di La Spezia, Milano, Savona, Siena e riordinamento degli Istituti tecnici industriali "Feltrinelli" di Milano, per l'elettronica e la televisione di Roma e di Savona.

Istituzione di indirizzi specializzati presso gli Istituti tecnici industriali di La Spezia, Milano, Savona, Siena e riordinamento degli Istituti tecnici industriali "Feltrinelli" di Milano, per l'elettronica e la televisione di Roma e di Savona.

Numero 1918 Anno 1960 GU 03.07.1961 Codice 060U1918

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1918

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati:
a) per elettricisti presso l'Istituto tecnico nautico e industriale di La Spezia;
b) per radiotecnici presso l'Istituto tecnico industriale "Conti" di Milano;
c) per chimici industriali presso l'Istituto tecnico industriale di Savona;
d) per chimici industriali presso l'istituto tecnico industriale di Siena.


Art. 2

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Comma 1

Sono riordinati:
a) l'Istituto tecnico industriale "Feltrinelli" per meccanici, elettricisti e costruttori aeronautici di Milano in Istituto tecnico industriale per meccanici, per meccanici addetti alle macchine a fluido, per meccanici addetti alla produzione, per elettricisti, per elettronici e per costruttori aeronautici;
b) l'Istituto tecnico industriale per l'elettronica e la televisione di Roma in Istituto tecnico industriale per l'elettronica, per le telecomunicazioni e per le applicazioni dell'energia nucleare.


Art. 3

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Comma 1

La specializzazione per edili presso l'Istituto tecnico industriale di Savona e' soppressa.


Art. 4

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari degli indirizzi specializzati per "l'elettronica", per "le telecomunicazioni", per "le applicazioni dell'energia nucleare", per "meccanici addetti alle macchine a fluido" e per "meccanici addetti alla produzione".


Art. 5

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Comma 1

Alle istituzioni e ai riordinamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi annui a carico dello Stato, per il mantenimento degli Istituti suddetti, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella G, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 6

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Comma 1

Le istituzioni, i riordinamenti e le soppressioni di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 ottobre 1958.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte con appositi stanziamenti di bilancio.