IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui i' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 novembre 1968, n. 1469 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, e' aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue, restando fermo il limite massimo di cui allo stesso decreto presidenziale n. 1693".