DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 823 Anno 1969 GU 26.11.1969 Codice 069U0823

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;823

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presso l'Universita' degli studi di Pisa e' istituita la facolta' di lingue e letterature straniere.
L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facolta' di economia e commercio della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di lingue e letterature straniere.


Art. 2

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Comma 1

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre statali di lingua e letteratura spagnola; di lingua e letteratura francese e di tre posti attualmente vacanti e destinati uno alla storia, uno al raddoppio di storia e uno al raddoppio di lingua e letteratura latina e dei posti convenzionati assegnati alle cattedre di lingua e letteratura latina e di geografia (istituito con legge 13 giugno 1955, n. 504) e di lingua e letteratura inglese (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1842); con i posti sono trasferiti anche i professori;
b) ventinove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente cosi' ripartiti per le relative cattedre: tre posti alla lingua e letteratura latina; uno alla geografia; cinque alla lingua e letteratura spagnola; tre alla lingua e letteratura italiana; sei alla lingua e letteratura inglese; cinque alla lingua e letteratura francese; due alla storia della filosofia; due alla lingua e letteratura tedesca; uno alla storia; uno alla filologia germanica.


Art. 3

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che la lettera b) dell'art. 41 e' soppressa e che, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono raggruppati sotto il titolo IV, facolta' di lingue e letterature straniere (con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli successivi).