A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La scuola professionale femminile di Volterra e' gradualmente soppressa a decorrere dal 1 ottobre 1961.
Con successivo decreto interministeriale sara' provveduto alla destinazione delle dotazioni della predetta scuola professionale femminile.
Art. 3
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alla istituzione di cui al precedente art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto e' stabilito nella misura di L. 35.000.000.
Art. 5
#Comma 1
L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto grava sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.