E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.