DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 18/1965 - Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Numero 18 Anno 1965 GU 17.02.1965 Codice 065U0018

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-13;18

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire:
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunita' europea e agli altri Organismi internazionali.


Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.