DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1498/1965 - Variazioni al regime daziario della tariffa doganale in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Roma.

Variazioni al regime daziario della tariffa doganale in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Roma.

Numero 1498 Anno 1965 GU 24.01.1966 Codice 065U1498

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1498

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1966, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

A) i dazi stabiliti dalla tariffa stessa, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, si applicano nella misura indicata per ciascuna voce nell'unita tabella firmata dal Ministro per le finanze;

B) le voci di tariffa numeri 15.07-B-I-b-I-bb-alfa, 15.07-B-I-b-2-aa e 28.39-B-I, e i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificate come segue:

TABELLE

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

C) il testo della voce di tariffa n. 31.02-A-I e' modificato come
segue:
"con tenore in azoto inferiore o uguale a 16,23%, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali";

D) il testo della voce di tariffa n. 70.11-A e' modificato come segue:
"ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi"; (1)

E) fino al 30 novembre 1966, la nota complementare al Capitolo 58 della tariffa e' sostituita dalla seguente:
"Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce numero 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange".


Art. 2

#

Comma 1

I contingenti tariffari in esenzione daziaria previsti, per l'anno 1965, dalla nota (2) alle voci numeri 03.01-B-I-b-1 e 03.02-A-I-b-2, nei limiti di quintali 360.000 per i tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati e nei limiti di quintali 3-10.000 per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala', provenienti da paesi estranei alla Comunita' economica europea, sono, rispettivamente, aumentati di quintali 40.000 e di quintali 30.000.


Art. 3

#

Comma 1

Salvo la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.