E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 5 maggio 1967 tra l'Universita' degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste per il completamento ed il mantenimento della facolta' di medicina e chirurgia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La facolta' di medicina e chirurgia, costituita presso l'Universita' di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685 e limitata al primo biennio, viene completata con l'istituzione del secondo e terzo biennio, che funzioneranno gradualmente a partire dall'anno accademico 1967-68.
Art. 3
#Comma 1
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) quindici posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
b) quindici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
Art. 4
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato, per la parte concernente le norme della facolta' di medicina e chirurgia, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.