A decorrere dal 1 ottobre 1967, l'istituto tecnico agrario pareggiato "M.A. Bentegodi" di Verona, e' convertito in istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale di ruolo dell'istituto predetto sara' assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'amministrazione provinciale di Verona, giusta deliberazione consiliare del 1 aprile 1964, n. 3792, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1964, con il n. 12027/2.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto e' stabilito in L. 103 milioni 930.000.
Art. 3
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.