Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e' inserito, fra il secondo ed il terzo comma, il seguente "Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia".
Nello stesso art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, sono inseriti, fra il quarto ed il quinto comma, i seguenti:
"Quando a norma del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, la bolletta di esportazione non e' soggetta a preventiva omologazione, la domanda di restituzione e' presentata direttamente all'intendenza di finanza la quale provvede alla liquidazione e, contemporaneamente, trasmette copia della bolletta all'ufficio che e' in possesso della matrice, per gli adempimenti di competenza".
"Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la domanda di restituzione puo' raggruppare tutte le esportazioni effettuate, nel mese cui si riferisce, anche presso dogane diverse".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1