Ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570, la esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegato A al decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella allegata al decreto interministeriale 18 agosto 1954, in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1954, n. 198; deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di Uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero.
All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotto alle dogane un duplo della fattura in vendita destinata all'aquirente estero sul quale gli Uffici doganali, eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente attestazione, datata e firmata dal competente funzionario: "Prodotti esportati all'estero con bolletta mod..... n..... del......".
Il duplo della fattura predetta, che deve essere conforme a quello da presentarsi all'Ufficio italiano dei cambi, e' soggetto all'imposta di bollo di cui all'art. 24 della tariffa allegato A annessa al decreto Presidenziale del 25 giugno 1953, n. 492.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La restituzione dell'imposta sull'entrata, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, viene effettuata mensilmente con riferimento al mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
La domanda di restituzione e' presentata, entro novanta giorni dalla scadenza di ciascun mese alla dogana per il tramite della quale sono state effettuate le operazioni di esportazione ed e' diretta alla competente Intendenza di finanza. (2)
Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia.
Devono essere presentate separate istanze per le varie dogane attraverso le quali sono state effettuate le operazioni di esportazione.
Ciascuna istanza deve essere corredata:
a) di uno stato riassuntivo, in duplice esemplare delle esportazioni effettuate nei mese cui ciascuna istanza si riferisce, con la indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualita' e specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione;
b) delle originali bollette doganali di esportazione e dei dupli delle relative fatture emesse nel mese nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al secondo comma del precedente articolo.
Quando a norma del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, la bolletta di esportazione non e' soggetta a preventiva omologazione, la domanda di restituzione e' presentata direttamente all'intendenza di finanza la quale provvede alla liquidazione e, contemporaneamente, trasmette copia della bolletta all'ufficio che e' in possesso della matrice, per gli adempimenti di competenza.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la domanda di restituzione puo' raggruppare tutte le esportazioni effettuate, nel mese cui si riferisce, anche presso dogane diverse.
Per le merci esportate dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il termine di novanta giorni di cui al precedente comma decorre da quest'ultima data.
Per i prodotti di cui alla tabella A approvata con il decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 e non compresi nei decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, esportati dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto; la prova della effettuata esportazione puo' essere fornita, anziche' con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, anche con la bolletta di esportazione semplice. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R 24 maggio 1967, n.744 ha dipsoto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
In tali sensi e' modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 26 novembre 1971, n.1280 ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 339, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 744, e' sostituito dagli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 novembre 1971, n.1280 stesso.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata si ha riguardo alla natura della, merce esportata in relazione alla classificazione ad essa data nella tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella annessa al decreto interministeriale 18 agosto 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1954, n. 198.
L'ammontare dell'imposta da restituire e' calcolato sulla base dell'aliquota prevista nelle suddette tabelle per ciascun prodotto, sui prezzo globale addebitato in fattura all'acquirente estero comprensivo del valore dei recipienti ed imballaggi, al netto delle spese accessorie di trasporto, di assicurazioni e simili.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministero delle finanze, per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, trasmette alla fine di ciascun trimestre alle competenti intendenze di finanza l'elenco delle ditte escluse dalla restituzione con la indicazione per ciascuna di esse del periodo di durata del provvedimento.
Art. 5
#Comma 1
Alla restituzione dell'imposta sull'entrata provvedono le competenti Intendenze di finanza. Disposta la restituzione, sui documenti che sono serviti di base per la restituzione medesima e che devono restare uniti all'ordinativo di pagamento, debbono essere riportati gli estremi dell'ordinativo stesso con la contemporanea apposizione dei timbri di ufficio.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA -
VILLABRUNA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 24. - CARLOMAGNO