La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
In tali sensi e' modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono riammesse in termine le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata intempestivamente prodotte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o, comunque, entro i novanta giorni dalla data medesima.