A decorrere dal 10 ottobre 1964 vengono istituiti i seguenti Istituti tecnici agrari:
Sardegna:
a) Nuoro - un Istituto tecnico agrario.
Lombardia:
b) Palidano - un Istituto tecnico agrario.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti, sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 125/1 del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.