DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

Numero 1074 Anno 1965 GU 18.09.1965 Codice 065U1074

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:42:20

Art. 1

#

Comma 1

La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.


Art. 2

#

Comma 1

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
((a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.))
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.
Con ((decreti)) del Ministro dell'economia e delle finanze, ((adottati)) previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche ((e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto)).


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente."


Art. 3

#

Comma 1

Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonche' quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.


Art. 4

#

Comma 1

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.


Art. 5

#

Comma 1

Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purche' impiegati nell'ambito del territorio regionale.
Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), e' di spettanza della Regione.
Il Presidente della Regione e previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, e' consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.


Art. 6

#

Comma 1

Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione puo' istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunita' regionale.
((La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale.
La Regione puo' concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.))


Art. 7

#

Comma 1

In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 DICEMBRE 2016, N. 251)).
La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti.
L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.


Art. 8

#

Comma 1

Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la Regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni.


Art. 9

#

Comma 1

La Regione rimborsera' allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.


Art. 10

#

Comma 1

Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.


Art. 11

#