IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto, l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963), n. 1422;
Considera che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 196364, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, e' autorizzato il prelevamento di lire 800 milioni che si inscrivono al capitolo n. 52 "spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc., spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc." dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il medesimo esercizio finanziario.
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1