DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 214/1964 - Modificazioni alle tariffe telefoniche interurbane.

Modificazioni alle tariffe telefoniche interurbane.

Numero 214 Anno 1964 GU 28.04.1964 Codice 064U0214

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, parzialmente modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, e' sostituito dal seguente:
"La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del seguente numero di impulsi:
Numero
degli impulsi per ogni unita '

a) comunicazioni settoriali......................... 2
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km..................................... 5
da oltre 25 km. fino a 50 km..................... 7
oltre 50 km...................................... 12
c) comunicazioni interdistrettuali:
(escluse quelle di cui alla lettera d)
fino a 50 km..................................... 9
da oltre 50 km. fino a 100 km.................... 14
da oltre 100 km. fino a 200 km................... 18
da oltre 200 km. fino a 400 km................... 23
da oltre 400 km. fino a 600 km................... 26
oltre 600 km..................................... 28
d) comunicazioni interdistrettuali fra settori
coniugi di distretti diversi e fra distretti con
tigui i cui rispettivi centri siano a distanza
tariffaria non superiore a 25 km., purche in en
trambi i casi la lunghezza dei circuiti interur
bani impegnati non superi i 100 km.:
fino a 50 km..................................... 7
da oltre 50 km. fino a 100 km.................... 12
Valore di ciascun impulso: L. 15.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:
Ritmo
Numero degli impulsi degli Impulsi durante la alla risposta comunicazione dell'utente -
chiamato secondi

a) comunicazioni settoriali.............. 1 60
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km.......................... 1 25
da oltre 25 km. fino a 50 km.......... 2 17,5
oltre 50 km........................... 2 10
c) comunicazioni interdistrettuali
(escluse quelle di cui alla lettera
d)
fino a 50 km.......................... 2 14
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 10
da oltre 100 km. fino a 200 km........ 4 7,5
da oltre 200 km. fino a 400 km........ 4 6
da oltre 400 km. fino a 600 km........ 4 5
oltre 600 km.......................... 4 5
d) comunicazioni interdistrettuali
fra settori contigui di distretti di
versi e fra distretti contigui i cui
rispettivi centri siano a distanza ta
riffaria non superiore a 25 km., pur
che in entrambi i casi la lunghezza
dei circuiti interurbani impegnati non
superi i 100 Km.:
fino a 50 km.......................... 2 17,5
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 10
Valore di ciascun impulso: L. 15".


Art. 2

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Comma 1

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, si aggiunge il seguente comma:
"Per le comunicazioni distrettuali od interdistrettuali effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico si applicano, con decorrenza 1 luglio 1961, le seguenti tariffe ridotte valevoli nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre alle ore sette dei giorni feriali:
Ritmo
Numero degli impulsi degli Impulsi durante la alla risposta comunicazione dell'utente -
chiamato secondi

a) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km.......................... 1 50
da oltre 25 km. fino a 50 km......... 2 35
oltre 50 km........................... 2 20
b) comunicazioni interdistrettuali:
(escluse quelle di cui alla lettera
e)
fino a 50 km.......................... 2 28
da oltre 50 km. fino a 100 Km......... 2 20
da oltre 100 km. fino a 200 km........ 4 15
da oltre 200 km. fino a 400 km........ 4 12
da oltre 400 km. fino a 600 km........ 4 10
oltre 600 km.......................... 4 10
c) comunicazioni interdistrettuali fra
settori contigui di distretti diversi
e fra distretti contigui i cui rispet
tivi centri siano a distanza tariffa
ria non superiore a 25 km., purche in
entrambi i casi la lunghezza dei cir
cuiti interurbani impegnati non superi
i 100 km.:
fino a 50 km.......................... 2 85
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 20
Valore di ciascun impulso: L. 15".


Art. 3

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Comma 1

Gli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 5. - La tariffa per le comunicazioni nello ambito della rete urbana, effettuate da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, e' stabilita in L. 45 per ogni conversazione.
Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali, od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana e' dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente.
Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma e' applicata una sola volta".
"Art. 7. - Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di "urgente", sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata".


Art. 4

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto nell'art. 2, si applicano dal 1 maggio 1961.