Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 39 giugno 1964 e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per il caffe' non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale 09.01-A-I-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti od originario degli Stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare associati alla predetta Comunita'.
Durante lo stesso periodo per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortato dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita' il vigente regime daziario si applica temporaneamente nella misura di lire 60,00 per kg. netto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido (voce della tariffa doganale 17.01) disposta, per tutte le provenienze, dal 15 novembre 1963 ai 31 marzo 1964 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1963, n. 1732, e' prorogata fino al 31 luglio 1964.
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1964 e' temporaneamente sospesa per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi anche decolorati altri, non nominati (voce della tariffa doganale 17.03-B-IV).
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta(Ufficiale.